la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i 1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalita' nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, la Regione attraverso il sistema dei servizi socio-assistenziali previene e rimuove le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro. 2. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che risultino sprovvisti di reddito o che comunque non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale). 3. La Regione interviene, altresi', mediante contributi di assistenza economica, allorquando si verifichino situazioni straordinarie e occasionali di grave bisogno che non possono essere affrontate e risolte direttamente dagli interessati con le risorse finanziarie a loro disposizione.