la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1.  Al  fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti
al  pieno  sviluppo  della  personalita'  nell'ambito  dei   rapporti
familiari  e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di
vita, alla promozione, al mantenimento o al  recupero  del  benessere
fisico  e  psichico,  la  Regione  attraverso  il sistema dei servizi
socio-assistenziali previene e rimuove le cause di  ordine  economico
che  possono  provocare situazioni di emarginazione negli ambienti di
vita, di studio, di lavoro.
   2. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai  singoli
ed  ai  nuclei  familiari  che  risultino sprovvisti di reddito o che
comunque  non  dispongano  di  risorse  finanziarie   sufficienti   a
garantire   il   soddisfacimento  dei  bisogni  fondamentali  (minimo
vitale).
   3.  La  Regione  interviene,  altresi',  mediante  contributi   di
assistenza   economica,   allorquando   si   verifichino   situazioni
straordinarie e occasionali di grave bisogno che non  possono  essere
affrontate  e  risolte  direttamente dagli interessati con le risorse
finanziarie a loro disposizione.